STATUTO
FONDAZIONE OPERA PIA ELETTO LUALDI
Capo I – Origine, scopo, patrimonio
Art. 1)
Origine La Fondazione Opera Pia Eletto Lualdi, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae origine dall’eredità generosamente disposta dal cav. Eletto Lualdi con testamento 21 aprile 1922 pubblicato con atto del 23 luglio 1924 a Rogito del notaio Commendator Dott. Carlo Prolo di Novara. La Fondazione Eletto Lualdi ha sede nel Comune di Novara.
Art) 2
Scopo La Fondazione Opera Pia Eletto Lualdi non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. In Conformità alla volontà testamentaria del suo Fondatore ha per scopo:
a) di assistere nei limiti dei propri mezzi, bambini bisognosi affetti da malattie con domicilio di soccorso nei Comuni di Novara e di Galliate, aventi necessità di particolari cure mediche e/o visite specialistiche.
b) Di provvedere, sempre nei limiti dei propri mezzi ad acquistare, su indicazione dei competenti reparti ospedalieri pediatrici e sentito il proprio consulente sanitario, le apparecchiature e le attrezzature atte a migliorare e potenziare i servizi offerti in tali reparti;
c) Di promuovere nel campo pediatrico la ricerca scientifica nei modi e con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.
Art. 3)
Patrimonio Per il perseguimento dei propri fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone di proprio patrimonio. In base alle volontà testamentarie la tenuta Isarno già residenza estiva del Fondatore rientra nel patrimonio indisponibile con vincolo di inalienabilità. Ogni restante proprietà immobiliare specificatamente indicata in inventario allegato al presente statuto, non utilizzata direttamente per il raggiungimento dei fini istituzionali, fornisce i proventi necessari a tale scopo. Al raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto saranno destinati anche i beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo nonché le elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche che costituiranno incremento del patrimonio finalizzato alla realizzazione degli scopi istituzionali. In caso di alienazione di beni della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare il reinvestimento dei fondi così pervenuti nei modi e con le modalità più proficue ed opportune per la Fondazione.
Art. 4)
Mezzi finanziari: per l’adempimento dei propri scopi la fondazione dispone delle seguenti entrate
a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3)
b) ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio
CAPO II – Amministrazione della Fondazione
Art. 5)
Organi della Fondazione Sono organi della fondazione:
– Il Consiglio di Amministrazione
– Il Presidente
– Il Vice Presidente
Art. 6)
Composizione del Consiglio di Amministrazione La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) componenti nominati dalla Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio con sede in Novara scelti nell’ambito dei seguenti ordini professionali aventi sede e competenza in Novara, nel rispetto delle precise volontà espresse nel Testamento del Fondatore:
– Ordine Professionale degli Ingegneri
– Ordine Professionale dei Commercialisti
– Ordine Professionale dei Notai
– Ordine Professionale degli Avvocati
– Ordine Professionale dei Medici Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente che rimangono in carica per tutta la durata che il Consiglio li ha eletti. Le cariche sociali sono gratuite. Possono essere riconosciuti eventuali rimborsi spese per missioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente documentate.
Art. 7)
Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e con indicata la motivazione da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione del Consiglio dovrà sempre aver luogo in relazione alla scadenza dei termini disposti dalla Legge per l’approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio di Previsione nonché dell’eventuali variazioni al medesimo a norme di legge. Le convocazioni sono fatte del Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai consiglieri almeno 7 gg prima, ovvero due giorni prima, in caso di urgenza, con indicazione nell’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare, nei modi consentiti per legge ed anche in via informatica.
Art. 8)
Competenze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione Ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare:
a) nomina nel suo interno il Presidente ed il Vice presidente
b) definisce obiettivi piani e programmi
c) approva entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo ed entro il 30 giugno di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente;
– Delibera i regolamenti
– Delibera l’accettazione o il rifiuto di contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e l’alienazione dei beni mobili ed immobili
– Delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno 4 componenti
– Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra altre fondazioni, Enti o persone fisiche
– Delibera sulla assunzione e sul licenziamento del Personale dipendente e ne determina il trattamento economico
– Delibera lo scioglimento anticipato della fondazione e la devoluzione del suo patrimonio con la presenza e voto favorevole di almeno 4 dei suo componenti
Art. 9)
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti, fatto salvo che la legge o lo Statuto non richiedano maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni vengono prese con votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Avranno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratta di questioni concernenti le persone. Nel numero necessario per la validità delle deliberazioni non sarà computato, chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione stessa. Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, possono invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.
Art. 10)
Verbalizzazione delle sedute Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà steso dal Segretario firmato dallo stesso, dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti all’assemblea. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione.
Art. 11)
Attribuzione del Presidente Il Presidente ha la Legale Rappresentanza della Fondazione.
– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo gli argomenti da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorre per dare esecuzione a tutti i provvedimenti deliberati
– sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni
– rappresenta la Fondazione in Giudizio con tutti i poteri inerenti necessari e sufficienti
– sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessaria
– adotta in caso d’urgenza i provvedimenti necessari atti a garantire la corretta funzionalità della fondazione sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal vice Presidente o in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età.
CAPO III – Norme generali di amministrazione
Art. 12)
Segretario della Fondazione Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Segretario della Fondazione che sarà responsabile della gestione finanziaria e amministrativa della Fondazione.
– Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e dalla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
– Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico normativo sui suddetti atti.
– Collabora all’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.
Art. 13)
Personale Il Consiglio di Amministrazione nominerà il personale tecnico ed amministrativo occorrente per il buon funzionamento della Fondazione disponendo, con apposito regolamento organico, le norme di assunzione, anche per semplice incarico o in via di consulenza, fissandone le mansioni e le retribuzioni.
Art. 14)
Tesoreria Il servizio di tesoreria è affidato ad Istituto di Credito operante sul territorio sotto l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. I pagamenti e gli incassi avverranno esclusivamente mediante emissione di mandato di pagamento e reversale di incasso da parte della Fondazione. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e da un Amministratore nonché dal Segretario, le reversali dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
Art. 15)
Esercizio Finanziario L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie
Art. 16)
La Fondazione Opera Pia Eletto Lualdi con la stipula ed il rispetto del patto federativo in atto con l’Ospedale Maggiore delle Carità e Opere Pie Riunite di Novara duraturo fino al 30 giugno 2057 di cui a delibera del 17 aprile 1958 del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale dei Bambini Eletto Lualdi e del 18 aprile 1958 dell’Ospedale Maggiore delle Carità e Opere Pie Riunite di Novara assolve agli obblighi derivanti dalla disposizioni statuarie indicate all’art 2 lettera a) del presente Statuto. Conseguentemente per la durata del Patto stesso i compiti di cui al medesimo art. 2 lettera a) sono assolti anche mediante il funzionamento e la gestione dell’Ospedale dei Bambini Eletto Lualdi costruito nell’ambito territoriale dello stesso ospedale Maggiore della carità di Novara.
Art. 17)
Estinzione della Fondazione Il Consiglio di Amministrazione con voto favorevole di almeno 4 dei sui componenti può deliberare lo scioglimento della Fondazione qualora ritenga non più raggiungibili gli scopi statutari richiedendo all’autorità tutoria la dichiarazione di estinzione a sensi art. 27 c.c. In caso di scioglimento della Fondazione verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri. Il patrimonio che resterà all’esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro ente o fondazione avente le stesse finalità e che verrà individuato dal Consiglio di Amministrazione
Art. 18)
Norma Finale Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di Legge.